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28 Giugno 2023
10:30

Possono vietarmi di tenere il mio cane senza guinzaglio?

Il cane non può essere lasciato senza guinzaglio ovunque, anzi è sempre vietato tranne che nelle aree cani adibite allo sgambamento. Le conseguenze del mancato uso del guinzaglio possono essere piuttosto gravi e sono previste anche sanzioni pecuniarie. Vediamo cosa dice la legge al riguardo.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane guinzaglio

Diciamo subito che la risposta alla domanda “possono vietarmi di tenere il mio cane senza guinzaglio?” è un chiaro e netto “sì”. Lo Stato e i vari enti locali possono imporre questo divieto (ed infatti già lo fanno). Ormai ne sono pressoché tutti consapevoli, anche se ancora troppi si ostinano a far finta che non sia così. La normativa italiana stabilisce, sia a livello nazionale che locale, in quali luoghi sia o meno obbligatorio l’uso del guinzaglio (e anche della museruola) e prevede delle sanzioni, essenzialmente pecuniarie, per coloro che non dovessero rispettare queste prescrizioni. Le conseguenze del mancato uso del guinzaglio – causa principale di aggressioni a persone o altri animali – possono essere piuttosto gravi, con responsabilità sia in sede civile che penale.

Dove è vietato lasciare il cane senza guinzaglio?

A livello statale l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 Agosto 2013 (“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”) prevede l’obbligo di “utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni” e anche di “portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti”.

Dunque, per spiegarlo anche con altre parole, salvi i casi in cui ci si trovi all’interno delle cosiddette aree cani adibite allo sgambamento degli stessi, nei centri abitati e in tutti i luoghi aperti al pubblico (ovunque essi si trovino; per fare un esempio: un bar in aperta campagna) è sempre vietato lasciar vagare i propri cani liberi senza guinzaglio. Per esclusione, il divieto non trova applicazione nei luoghi privati e in aperta campagna, fuori dalla città. Ciò, evidentemente – e lo vedremo a seguire – non significa che siano minori le responsabilità del pet mate in caso di danni causati dal proprio cane lasciato libero. Alla riportata normativa nazionale si affiancano migliaia di leggi, regolamenti e ordinanze locali, che talvolta rafforzano la prima e talaltra la derogano parzialmente; per fare un esempio, il Regolamento del Comune di Roma consente di lasciar vagare i cani senza guinzaglio anche all’interno del centro abitato, purché non vi siano altre persone presenti e raggiungibili.

Cane senza guinzaglio: rischi e sanzioni

Si è detto che l’obbligo di utilizzo del guinzaglio in determinati luoghi della quotidianità (principalmente aree urbane, luoghi aperti al pubblico, mezzi di trasporto pubblici) è stabilito sia a livello nazionale che da una miriade di norme locali. Sono proprio queste a prevedere variegate sanzioni amministrative comminabili in caso di violazione. Sempre per richiamare a titolo esemplificativo il regolamento della capitale, la sanzione pecuniaria nello stesso prevista può andare dai 50 ai 300 euro. Non è tutto: l’omessa o inadeguata custodia di animali costituisce anche illecito previsto dal codice penale all’articolo 672. La norma statuisce che: “chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258”. Come evidente dalla lettera dell’articolo, non si tratta più di un reato, come in passato, essendo intervenuta una depenalizzazione della fattispecie attraverso la Legge 689 del 1981. Anche in questo caso, dunque, la sanzione è solo di natura amministrativa.

Se queste sono le (lievi) conseguenze dirette, ve ne possono essere altre indirette ben più serie. Queste ultime si configurano nel caso in cui un cane lasciato libero aggredisca persone o animali o, ancora, causi danni a cose altrui. Nel primo caso si parla di reati che vanno dalle lesioni personali colpose all’omicidio colposo. Sarà anche dovuto il relativo risarcimento del danno e, trattandosi di lesioni fisiche, con possibili conseguenze psichiche, o persino della morte di una persona, è evidente, si raggiungono cifre assai importanti. Quando il danno riguarda animali di terzi o cose altrui, invece, non si configura alcun reato; è invece sempre dovuto il risarcimento del pregiudizio arrecato.

Come si è avuto modo di accennare sopra, queste responsabilità si configurano a prescindere dal fatto che in concreto fosse imposto o meno l’obbligo di utilizzo del guinzaglio. Il pet mate, infatti, risulta sempre e comunque responsabile per i danni causati dal proprio animale, salvo il caso in cui l’evento sia cagionato da un evento esterno imprevedibile ed inevitabile: il cosiddetto caso fortuito.

Ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione Penale n. 31874 del 2019 con la quale una donna è stata condannata perché il proprio cane aveva azzannato un bambino di cinque anni, accompagnato dalla nonna, all’interno di un’area cani. Ciò dimostra che la responsabilità si configura come piena anche se il fatto avviene in uno spazio in cui è possibile lasciare i cani liberi. In un altro caso la stessa Cassazione penale, con la sentenza n. 37183 del 3 ottobre 2022, ha confermato la condanna – per il delitto di lesioni personali colpose – di due detentori di cani che avevano aggredito e ferito una donna in aperta campagna. Il Supremo Collegio nell’occasione ha chiarito come a nulla rilevi il fatto che i cani si trovino in aperta campagna. Ciò che conta è la presenza di persone nel momento in cui si decide di liberare i cani dal guinzaglio e lasciarli girare privi di museruola.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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