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16 Marzo 2022
10:30

Cani liberi in proprietà privata, cosa dice la legge?

Un cane libero non può entrare nella proprietà privata altrui. Secondo la legge, il suo umano è sempre responsabile dell'omessa custodia e di eventuali danni cagionati dall'animale, a meno che non si tratti di un caso fortuito.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cani proprietà privata

Un cane lasciato libero non può entrare, senza autorizzazione, nella proprietà privata altrui. Il pet mate, come si vedrà meglio a seguire, è sempre responsabile di un’attenta e idonea custodia del proprio cane e sarà chiamato a rispondere (in sede civile e/o penale) di eventuali danni che questo dovesse causare a persone o a cose.

Cani senza guinzaglio e reato di omessa custodia

In Italia, anche se ancora tanti pet mate sembrano non voler capire (o fanno finta di non aver capito) non è consentito lasciar vagare liberamente il proprio cane per le vie dei centri abitati. Occorre ribadirlo con forza, perché questo divieto è posto evidentemente a tutela di terze persone o altri animali, ma anche al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza dello stesso cane che gira senza controllo. Il numero e la frequenza degli investimenti di cani vaganti dimostrano quanto sia elevato il rischio di non veder rientrare a casa il proprio animale.

La nostra normativa, per impedire fatti spiacevoli come aggressioni da parte di cani liberi a persone o altri animali o, come detto, per tutelare gli stessi cani dal rischio di rimanere uccisi nel traffico, stabilisce l’obbligo di condurre il proprio cane al guinzaglio quando ci si trova "nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico". Troviamo questa previsione nel regolamento di polizia veterinaria di cui al DPR dell'8/2/1954 n. 320. Previsione ulteriormente rafforzata dall’Ordinanza 6 agosto 2013 del Ministero della Salute (ancora in vigore poiché prorogata di anno in anno), la quale stabilisce l’obbligo di: "utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni".

Il pet mate, quindi, ha sempre la responsabilità di custodire in maniera idonea il proprio cane, il quale, se libero, dovrà stare in casa o all’interno del giardino; dovrà, invece, passeggiare per le vie solamente se tenuto al guinzaglio. Salva, ovviamente, la possibilità di correre e svagarsi nelle apposite aree o fuori dai centri abitati. Ove il pet mate non rispetti queste statuizioni rischia – oltre alle conseguenze che si diranno di seguito – di incorrere in una sanzione amministrativa sino ad euro 258, come previsto dall’articolo 672 del Codice Penale, per "omessa custodia e mal governo di animali", oltre a sanzioni di entità maggiore eventualmente previste a livello locale.

Cosa fare se un cane entra in una proprietà altrui?

Così come i cani non possono vagare liberi per le vie della città, allo stesso modo non possono accedere, incustoditi, nella proprietà privata altrui.

Ovviamente, chi dovesse rendersi conto che un cane altrui si è introdotto nel proprio giardino, terreno o nella propria abitazione non può – in assenza di uno stato di necessità – usare violenza nei suoi confronti. Incorrerebbe, così facendo, nel reato di maltrattamento di animale o, nei casi più gravi, di uccisione. L’animale va rispettato e si deve fare in modo che torni presto in una condizione di sicurezza.

Il proprietario dell’immobile può, certo, tentare di allontanare l’animale, ma il comportamento più corretto è, evidentemente, quello di contattare il pet mate (se conosciuto) o, in alternativa, le forze dell’ordine.

Queste potranno prelevare in sicurezza il cane e, ove risulti munito di microchip identificativo, dopo aver verificato il motivo della fuga, riconsegnarlo al pet mate.

Cosa rischia il pet mate se il cane entra in una proprietà privata?

Il pet mate, nel caso in cui il proprio cane dovesse introdursi libero nella proprietà altrui, può andare incontro a diverse possibili conseguenze. Proviamo di seguito ad elencare le più comuni.

Innanzitutto, risulterà il solo responsabile in ipotesi di aggressioni a persone. In tale evenienza dovrà affrontare conseguenze sia in sede civile, con obbligo di risarcimento dei danni, sia in sede penale. In caso di lesioni, infatti, risulterà integrato il reato di “lesioni personali colpose”, previsto dall’art. 590 del codice penale. In caso di morte della persona aggredita (circostanza non troppo infrequente), il pet mate dovrà rispondere di “omicidio colposo” di cui all’art. 589 del codice penale.

Il pet mate risulterà responsabile anche in caso di danni causati ad altri animali o a cose. Al verificarsi di queste circostanze dovrà risarcire ogni tipologia di pregiudizio arrecato. Se si pensa, per fare un esempio, alle lesioni causate ad un altro animale, dovrà risarcire integralmente le spese veterinarie e quelle sostenute per l’acquisto di farmaci, i costi di un dog-sitter se necessario, i danni patiti dal detentore dell’animale aggredito, magari costretto a non lavorare per accudirlo, e così via.

Responsabilità dei danni cagionati e caso fortuito

In proposito, è sempre bene ribadire come la responsabilità civile del pet mate sia una delle più severe di tutto il nostro ordinamento; una delle più difficili da escludersi. L’art. 2052 del codice civile, infatti, prevede che: “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Si tratta, come si può facilmente intuire, di una responsabilità che viene definita oggettiva. Non rilevano, dunque, neppure eventuali colpa o dolo del responsabile. In parole ancora più semplici, si può dire che il pet mate, in caso di danni causati la proprio cane, risulterà sempre responsabile a meno che il fatto dannoso non sia stato causato dal cosiddetto caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile ed inevitabile. L’imprevedibilità del caso fortuito non va confusa con quella dell’animale, che viene considerata come condizione assolutamente naturale.

Non è tutto: il pet mate potrebbe anche rischiare, in taluni casi, di incorrere nel reato previsto dall’articolo 639 del codice penale, che punisce il “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” o, ancora, se l’introduzione dell’animale nella proprietà altrui è frequente, potrebbe ritenersi integrata la fattispecie di odori molesti (o meglio, il reato “getto di cose pericolose”) prevista all’articolo 674 del codice penale. Vi sono stati persino casi di condanna per il delitto di stalking per via di continui accessi di animali nel giardino del vicino. In questi casi, però, l’introduzione era stata spinta e voluta dal pet mate con il preciso scopo di creare disagio.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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