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11 Novembre 2021
9:00

Combattimenti clandestini tra cani, una pratica illegale tra zoomafia e concorso di reati   

I combattimenti clandestini tra cani sono sono fortunatamente e ormai da tempo vietati nella maggior parte dei paesi del mondo. Questo fenomeno sottostimato continua però a prosperare nell'illegalità ancora oggi, dove intreccia numerosi altri aspetti della criminalità organizzata, come il traffico di droga e armi.

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Membro del comitato scientifico di Kodami
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I combattimenti tra cani sono una pratica illegale, penalmente punita in Italia, che consiste in una sanguinaria lotta in un “ring” o una fossa tra cani allevati ed addestrati a tal proposito, a fini di "intrattenimento" e gioco d’azzardo degli spettatori e degli organizzatori.

I combattimenti clandestini, pur essendo un serio problema di criminalità, sono ancora molto sottostimati in termini di numero ed occorrenza e sottovalutati in termini di pericolosità sociale. Si tratta di un fenomeno complesso che coinvolge soggetti diversi, da piccoli delinquenti alla vera e propria criminalità organizzata. È una filiera dettagliata, dagli allevatori ai trafficanti di cani, agli "addestratori specializzati”, cui si accompagna il mercato nero del doping e spesso di armi e droga.

Le vittime di queste pratiche sono sia i cani combattenti che gli animali usati nell’addestramento come gatti, cinghiali o altri cani, tra cui randagi o cani di proprietà rubati dalla strada. I combattenti escono dai ring dilaniati e gravemente feriti, o non ne escono perché vittime sul campo. Spesso i perdenti vengono abbandonati morenti nelle campagne o uccisi per mano dell’uomo perché ormai inutili.

Le origini dei combattimenti tra cani

Il combattimento tra cani ha un’origine davvero remota (non per questo giustificabile). Tracce di questa pratica si ritrovano in dipinti e sculture molto antiche e su una geografia davvero disparata, dall’Asia all’America, passando per l’Europa, dove è documentabile fin dall’Impero Romano. Non si fa fatica a pensare che se in quest’epoca esistevano lotte all’ultimo sangue tra persone, come avveniva nelle arene con i gladiatori, questo non potesse accadere con i cani. Fin da allora si sono iniziate a distinguere quindi le linee canine dei possenti molossi, che oltre a essere fedeli combattenti affianco ai soldati nelle guerre, venivano usati per questi scopi “ludici”.

Un ruolo importante nel perpetuarsi delle lotte tra cani in Europa (ma specialmente di cani contro tori e orsi) ce l’ha l’Inghilterra. Lunga è la sua storia, che vide un picco nella pratica dei combattimenti tra il 1600 e il 1800 fino ad essere abolita nel 1835, con grandi difficoltà da parte delle autorità a far rispettare il divieto.

In America invece la lotta tra cani ha una storia più recente, iniziata con l’importazione di alcuni molossi dall’Inghilterra tra il 1700 e il 1800. Nel XX secolo hanno poi iniziato a nascere le leggi che bandivano i combattimenti, che hanno però continuato a prosperare illegalmente.

Le razze canine usate nei combattimenti

Le razze usate per i combattimenti sono razze molto antiche, praticamente tutte derivanti dagli antichi molossi romani. Nei secoli nacquero per esempio gli antichi Bulldog (letteralmente cani per i combattimenti con i tori), questi venivano poi fatti incrociare con altre razze antiche, tra cui i terrier. Iniziano quindi a nascere gli antenati di alcune razze moderne come lo Staffordshire Bull Terrier, che una volta esportato in America e fatto incrociare con razze locali è diventato l’American Pit Bull Terrier, per fare degli esempi.

Una razza nata appositamente per i combattimenti, dall’altra parte del mondo, in Giappone, è ad esempio il Tosa Inu. Possente cane nato intorno al XIV secolo dall’incrocio tra l’antico cane giapponese Shikoku-ken e sei razze occidentali: Bulldog Inglese, Mastino Inglese, Pointer, Alano, San Bernardo e Bull Terrier.

Al giorno d’oggi le razze comunemente usate sono proprio i cani di tipo bull. I poveri individui purtroppo vengono allevati in maniera barbara affinché si possa esaltare la loro forza, aggressività e tolleranza al dolore. Oltre all’addestramento nel ring, che vede purtroppo l’utilizzo di malcapitati soggetti che fungono da “esche”, vi è un addestramento individuale che vede l’utilizzo di strumenti di tortura come fruste, bastoni, collari chiodati o elettrici, catene e tapis-rulant specificamente studiati. Vengono messe in atto anche pratiche di resistenza come la legatura di una o due zampe con l’obbligo di permanere in una postura eretta o la sospensione in aria nel vuoto attraverso la presa del morso ad oggetti come copertoni.

Cosa dice la legge al riguardo

Al giorno d’oggi, la maggior parte dei paesi del mondo ha vietato il combattimento tra cani ma è purtroppo ancora una pratica legale in alcune nazioni come la Cina, il Giappone, il Pakistan e in alcune aree della Russia.

In Italia invece questa pratica è illegale e penalmente punita. L’articolo 544 quinquies del nostro Codice penale intitolato “Divieto di combattimenti tra animali”, introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, ne disciplina i divieti.

La sanzione delittuosa è prevista dal primo comma dell'articolo e prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro per chi "promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica".

È previsto l’aumento della pena da un terzo alla metà se tali attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate (secondo comma); se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; e se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma.

La presenza di bambini o minorenni nel giro dei combattimenti tra cani, ma anche delle corse clandestine, è stata accertata più volte in sede giudiziaria. I minorenni svolgono molteplici funzioni: la raccolta delle scommesse, l'accudire gli animali, fare da "palo", procurare gli animali utilizzati come “esche”. Questi bimbi sono proiettati in un modo di illegalità e corruzione, all'insegna di miti quali la violenza, la supremazia e il disprezzo della paura. L’ipotesi dell’aumento di pena si pone sulla scia del legame tra maltrattamento animale e pericolosità sociale, per cui il primo funge da scuola per la seconda e favorisce l’apprendimento di valori e modelli antisociali, ideologie violente e comportamenti criminali.

Per quanto riguarda l'aggravante per il concorso di persone armate, si tratta di una funzione preventiva diretta ad impedire il verificarsi di atti dannosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, dove non si punisce l’impiego di armi, ma la semplice presenza di persone armate, senza che delle stesse si faccia uso. Va da sé quindi che vi può essere concorso con i reati specifici relativi al porto e alla detenzione di armi. Dato che la norma mira a prevenire problemi di ordine e sicurezza pubblica e non a garantire la lecita circolazione di armi, le persone che partecipano a combattimenti e competizioni non autorizzate tra animali sono punibili anche se le armi siano legittimamente portate e detenute.

Per quanto riguarda le disposizioni sulle videoproiezioni, bisogna sapere che esiste un vero e proprio mercato parallelo di video relativi ai combattimenti e alle corse di cavalli. Inoltre, in questa disposizione entrano anche più genericamente un "materiale contenente scene o immagini", ad indicare un problema di etica sociale per cui la diffusione di immagini cruente a danno degli altri animali può generare comportamenti violenti ed aggressivi.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 544 quinquies, anche i proprietari e i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate, incorrono nella reclusione da tre mesi a due anni e a una multa da 5.000 a 30.000 euro. Questo provvedimento mira a reprimere l’abitudine diffusa di consegnare gli animali a seconde o terze persone per farli partecipare alle gare senza esporsi in prima persona.

Alla stessa pena, e nell’ambito dello stesso comma, soggiacciono anche coloro che allevano o addestrano i cani. In ambito giuridico queste condotte possono essere considerate quindi alternative o cumulativamente alla pena del maltratto animale trattandosi di attività atte ad “incrudelire gli animali e sottoporli a strazio e sevizie, al costringerli a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche e al detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.

L'ultimo comma dell'articolo 544 quinquies del c.p. prevede che "chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro". Le scommesse clandestine entrano quindi in un quadro di concorso di reato previsto dall'art. 4 della legge 401/98, "Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa".

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Laura Arena
Veterinaria esperta in benessere animale
Sono un medico veterinario esperto in comportamento animale, mi occupo principalmente di gestione del randagismo e delle colonie feline, benessere animale e maltrattamento animale con approccio forense. Attualmente lavoro in Italia, Spagna e Serbia.
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