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25 Settembre 2022
7:33

Un’area per i cani del palazzo: un condomino non vuole e il giudice gli dà ragione

Questa volta siamo in un condominio a Lecce, dove l’assemblea decide di individuare un'area del cortile dove i cani dei proprietari e degli affittuari possano stazionare. Peccato, però, che uno dei condomini non sia d’accordo.

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Quando c’è di mezzo la legge – e quindi norme, articoli e commi – tutto sembra infinitamente più complicato. Ma la legge non ammette ignoranza e per non trovarsi in situazioni spiacevoli è meglio informarsi e capire bene quello che prevede.

In questo caso, si tratta di una vicenda di regolamenti condominiali e della possibilità o meno di tenere nel palazzo un animale, finita in Tribunale. Siamo in un condominio a Lecce, dove l’assemblea ha deciso di individuare un'area del cortile dove i cani dei proprietari e degli affittuari possano stazionare.

Peccato, però, che uno dei condomini non sia d’accordo per niente su questa nuova opportunità e quindi impugni la delibera. Secondo il suo parere, infatti, sarebbe stato violato il divieto di tenere animali domestici previsto dal regolamento originale accettato da tutti i condomini. E il Tribunale gli ha dato ragione.

Cominciamo di qui. «Chi ama gli animali, troverà questa decisione del Tribunale sbagliata, ma non è così. Per quanto si possa essere a favore degli animali in condominio, bisogna capire bene le motivazioni della sentenza, che non fa altro che rispettare la legge», commenta l'avvocato   Salvatore Cappai che fa parte anche del team di collaboratori di Kodami.

«Una importante novità riguardante il possesso di animali in condominio è contenuta in una disposizione del Codice civile, recentemente riformato su questo punto, che ha in sostanza liberalizzato l’ingresso degli animali domestici nei condomini. Evidentemente nel caso di Lecce però il regolamento sarà stato precedente».

Infatti, oggi, il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici se non per specifiche ragioni.

«Il Codice civile – continua Cappai – dice anche che le norme del regolamento condominiale avente natura contrattuale, non si possono modificare se non all’unanimità e quindi non sicuramente con un voto in assemblea. Ed è corretto, visto che sarebbe molto ingiusto acquistare un appartamento, firmare il regolamento condominiale e poi dopo qualche anno trovarsi nella situazione di doversene andare perché il regolamento è stato cambiato».

Nel caso di Lecce, il regolamento condominiale avente natura contrattuale alla sua origine vietava la detenzione di animali. E quindi per il Tribunale ciascuno dei comproprietari aveva rinunciato già al diritto (disponibile) di possedere animali domestici, nella propria porzione di proprietà esclusiva.

«In questo caso, nonostante il condominio contestasse le ragioni della domanda, il Tribunale ha dato ragione al condomino, annullando la delibera assembleare e condannando il condominio alla refusione delle spese di lite. Questo perché nel regolamento sottoscritto da tutti i condomini era presente una clausola di natura contrattuale che vietava di tenere animali domestici e, quindi, ciascuno dei comproprietari aveva rinunciato al diritto di portare animali domestici in casa al momento dell’acquisto o della locazione. Clausola che, ripeto, non è modificabile con una decisione assembleare».

Ad avviso del Tribunale, quindi, la delibera volta a destinare una zona del cortile ad area cani a spese di ciascun proprietario, seppure non contenesse espressamente una modifica del regolamento contrattuale, avrebbe però comportato senza dubbio la violazione della clausola del regolamento sopra detta.

«La decisione pertanto – che ha recepito totalmente la posizione già espressa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità – ribadisce che il permesso, o il divieto in questo caso, di tenere negli appartamenti animali domestici non può essere contenuto nei regolamenti condominiali approvati a maggioranza, ovvero quelli assembleari, ma solo in quelli di natura contrattuale i quali per essere modificati necessitano di un voto all’unanimità».

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Simona Sirianni
Giornalista
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