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7 Marzo 2023
10:30

I cani possono entrare in ospedale?

I cani possono entrare in ospedale? È una domanda che molti pet mate si sono fatti almeno una volta nella vita. La risposta purtroppo non è una sola, poiché mancando una normativa nazionale unitaria di riferimento le singole Regioni procedono in ordine sparso.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane ospedale

Nel nostro Paese la possibilità di ricevere la visita del proprio cane (o altro animale domestico) in ospedale è già una bella realtà. Purtroppo, però, non è ancora possibile ovunque. Ci sono infatti regioni che regolamentano tale attività e altre che neppure prendono in considerazione l’ipotesi.

Altra possibilità di accesso di cani (e altri animali) nelle strutture ospedaliere è quella della pet therapy; in questo caso non si tratta di cani dei pet mate bensì di quelli debitamente preparati a svolgere specifiche attività curative.

L’importanza curativa del rapporto con gli animali

Quando si parla dell’accesso dei cani (e degli altri animali) in ospedale si devono prendere in considerazione due differenti situazioni:

  • ci si riferisce innanzitutto all’accesso dei cani (e altri animali) formati per svolgere le attività abitualmente definite con l’espressione inglese “pet therapy”;
  • si parla, in secondo luogo, delle visite dei propri cani in caso di ricovero.

Con riguardo ad entrambe, occorre dirlo, la normativa a livello nazionale è assai scarna, preferendosi (vista anche la materia attinente al settore sanitario) una regolamentazione regionale. In un disegno di legge che giace in Senato dal 2014 (mai approvato), si legge che «la presenza di un animale migliora la vita dell'individuo, diminuendo la solitudine e la depressione, e migliora situazioni di stress, stati di frustrazione o crisi di umore. Ma benefici si riscontrano anche per i pazienti che soffrono di alcune forme di disabilità e di ritardo mentale e per i pazienti psichiatrici».

Dal punto di vista terapeutico, «l'impiego di animali risulta positivo su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità e risulta prezioso nelle sedute riabilitative come aiuto per compiere i movimenti giusti, oltre a rendere le stesse sedute anche meno stressanti e più divertenti. La presenza degli animali stimola la fantasia e favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione dell'aggressività».

Il testo in discorso non fa altro che prendere atto di quelli che ormai sono i pacifici risultati di studi scientifici che pervengono da tutto il mondo e parlano dell’importanza curativa del contatto con gli animali. Con questa consapevolezza, già nell’Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003, si chiede alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano di valutare l’adozione di iniziative intese ad «agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini (…) con un animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet therapy».

L’accordo è stato immediatamente recepito con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 recepisce detto accordo.

Nei paragrafi a seguire vedremo come la normativa nazionale e locale – partendo da questi fondamenti – si sia evoluta negli ultimi anni e come abbia avuto, purtroppo, sviluppi non certo uniformi. Parleremo sia di pet therapy che delle visite dei propri cani in caso di ricovero.

La “pet therapy” in Italia

La “pet therapy”, che oggi prende il nome di Interventi assistiti con gli animali (IAA), ha conosciuto negli ultimi tempi un notevole sviluppo ed una crescente applicazione. Viene ormai praticata in maniera (più o meno) strutturata in tutto il territorio nazionale ed è considerata a tutti gli effetti una modalità di somministrazione di cure mediche. Per quanto attiene alla sua regolamentazione, un passo importante è stato compiuto nel 2015 con l’approvazione dell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome dal titolo “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

In quest'atto lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si sono impegnati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a promuovere la diffusione degli interventi assistiti con gli animali che, come si legge, «hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa» e «comprendono tre ambiti di intervento: Terapie assistite con gli animali (TAA), Educazione assistita con gli animali (EAA) e Attività assistite con gli animali (AAA)».

L'Accordo è stato successivamente recepito dalle varie regioni che, nello specifico, hanno avviato dei percorsi formativi per i soggetti eroganti le terapie ed hanno elaborato delle procedure per il rilascio di autorizzazioni, titoli, nulla osta agli stessi soggetti.

Le visite dei cani (e altri animali) in ospedale

Il contatto con un animale è sempre piacevole e benefico, ma ben più speciale è l’incontro con l’amato cane di famiglia, quello che non aspetta altro che fare le feste al proprio adorato umano. Anche in questo frangente si sono già potuti appurare gli effetti benefici di tale “pratica curativa”. Gli esperimenti aumentano in tutto il mondo e confermano come l’incontro con il proprio cane, con il proprio animale domestico, faccia bene al morale ed alla salute delle persone. Gli stati e gli enti ottengono in tal modo pazienti più sereni, guarigioni più rapide e, conseguentemente, anche un bel risparmio in termini di spesa pubblica.

Ebbene, anche in Italia questa possibilità esiste già da tempo e rappresenta una bella realtà. Qualcuno a questo punto si chiederà: ma ovunque? La risposta, purtroppo, è negativa. Come quasi sempre accade, mancando una normativa nazionale unitaria di riferimento, esistono enormi differenze tra una regione e l’altra. Ci sono infatti regioni in cui l’accesso dei cani (gatti e furetti) in ospedale è consentito ed altre in cui la possibilità non è neppure presa in considerazione. Le prime – poiché parliamo di strutture sanitarie e quindi di luoghi in cui è necessario garantire sicurezza, pulizia e igiene – dettano (e pretendono dalle singole strutture) regole puntuali.

Nei protocolli esistenti, per fare solo qualche esempio, i cani devono risultare iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione e vanno condotti al guinzaglio. Il loro accompagnatore, maggiorenne, deve portare con sé la documentazione sanitaria dell’animale, una museruola e strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo. Prima dell’ingresso in struttura il cane va pulito e ben spazzolato.

Cani in ospedale: cosa prevedono le Regioni

Di seguito, per completezza, si riportano alcune regolamentazioni:

La Regione Emilia Romagna attraverso la “Delibera Regionale n. 2046 del 2013 (“Approvazione della disciplina per l'accesso di animali d'affezione nelle strutture ospedaliere pubbliche e private in caso di paziente ricoverato"), stabilisce che «ogni struttura ospedaliera e di residenza deve recepire con proprio regolamento interno, predisposto dal Comitato per il Controllo delle infezioni e approvato dalla Direzione Sanitaria, le disposizione contenute nel presente atto, integrandolo con le peculiarità di ogni struttura; tali disposizioni devono essere riportate nella carta dei servizi».

Il regolamento deve prevedere le diverse modalità differenti di accesso degli animali d’affezione in:

  • Aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza della struttura ospedaliera;
  • Aree interne comuni (sala d’attesa, corridoi, terrazze…);
  • Reparti di degenza.

In questo caso sono ammessi all’interno delle strutture ospedaliere unicamente cani e gatti.

Il Regolamento Regione Lombardia del 13 aprile 2017, n. 2, con i suoi articolo 22 e 23 prevede che:

L’accesso di animali d’affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti. E’ facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l’introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.

I cani devono essere:

  • identificati e iscritti all’anagrafe degli animali d’affezione, regionale o nazionale;
  • condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri e avere al seguito la museruola.

I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell’apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all’ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.

I conduttori, in particolare, devono:

  • Essere maggiorenni e in grado avere il pieno controllo dell’animale;
  • Munirsi di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
  • Portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d’iscrizione all’anagrafe, attestante che l’animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
  • Pulire e spazzolare l’animale prima della visita;
  • Portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
  • Osservare, in generale, la massima cura affinché l’animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in particolare nel caso di animali non sterilizzati.

La Regione Toscana ha regolamentato l’accesso mediante la Delibera n.1233 del 22-12-2014 con cui, tra le altre cose, ha stabilito che:

Gli animali d’affezione sono ammessi previa autorizzazione del responsabile dell’Unità operativa interessata, che controlla attraverso il libretto veterinario la continuità nell’attenzione sanitaria da parte del referente, oltre all’iscrizione all’anagrafe dell’animale d’affezione.

In ciascuna Unità operativa è consentita la presenza di un animale per volta, avendo cura di pianificare gli orari delle visite con gli stessi in modo tale da non creare sovrapposizioni. Durante le attività istituzionali con animali non è altresì consentito, nella stessa Unità operativa, la presenza di animali d’affezione in visita a degenti.

Il referente o delegato conduce l’animale con modalità e supporti adeguati a ogni specie nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportini, ecc. guinzaglio di lunghezza adeguata, disponibilità di una museruola, ecc.), così come di quello delle persone circostanti.

Un incaricato mostrerà il percorso interessato all’accesso di animali da seguire e l’eventuale presenza di una saletta di uso comune dove svolgere la visita. Il referente dell’animale evita qualsiasi disturbo alle attività cliniche, mantenendo il costante controllo dell’animale nel rispetto delle indicazioni del personale di reparto e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza.

Il mancato rispetto delle indicazioni e norme comporta l’allontanamento dell’animale stesso.

Ci sono poi i regolamenti delle singole Asl, come quello della Asl4 Chiavarese (“Regolamento per l’accesso all’area ospedaliera di animali domestici in caso di paziente ricoverato”), nel quale si individuano in primo luogo gli animali ammessi e gli orari di visita: «Sono ammessi all’interno delle strutture ospedaliere cani, gatti e conigli. L’ingresso è consentito durante il normale orario di visita dei pazienti».

Vengono poi precisate le regole di gestione del cane: il cane deve essere iscritto all'Anagrafe Canina Regionale e il pet mate è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale.

  • I cani devono essere condotti al guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo e i detentori devono avere al seguito la museruola in caso di rischio.
  • Il cane deve essere affidato a persone in grado di gestirlo.
  • È fatto obbligo, a chiunque conduca il cane, di raccoglierne le deiezioni e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
  • L'accompagnatore del cane deve possedere il libretto sanitario dell'animale, nel quale sia elencata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto e deve inoltre possedere la certificazione del veterinario di fiducia che attesti la buona salute dell'animale, compresa l'assenza di parassiti.
  • Tale certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni l'accesso dell'animale all'interno della struttura ospedaliera.
  • L'accompagnatore deve possedere la Scheda dell'Anagrafe Canina, che identifica il numero seriale del microchip correlato ai dati dell'intestatario, oppure la presenza del tatuaggio identificativo.

Inoltre, Per gatti e conigli occorre essere in possesso del libretto sanitario dell’animale, del certificato di buona salute dell’animale, di strumenti per la raccolta delle deiezioni e di trasportino e/o guinzaglio.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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