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17 Gennaio 2024
15:43

I cani non microchippati in Campania sono tutti dei Sindaci?

Cosa cambia con le recenti modifiche alla legge regionale sul randagismo in Campania? In questo articolo rispondiamo a una delle domande più diffuse: i cani vaganti non sono del sindaco, anche se non microchippati.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane

In seguito alle recenti modifiche alla legge regionale campana in materia di gestione del randagismo sono sorte diverse questioni. In particolare, le discussioni (e le preoccupazioni) hanno riguardato:

  • l'ipotesi secondo cui tutti i cani non microchippati, anche se appartenenti ai privati cittadini, alla data del 10 gennaio sarebbero divenuti automaticamente di proprietà del Comune;
  • il fatto che la nuova normativa, ai fini della registrazione di un cane richieda la dichiarazione del microchip della madre e in assenza di questa il primo finirebbe in canile per ben trenta giorni;
  • una maggiore difficoltà per i volontari di gestire i randagi con riduzione del numero di cani da poter cedere in adozione.

Le questioni sono assai differenti e vanno affrontate singolarmente, nella consapevolezza della difficoltà di fornire per ciascuna risposte esaustive e puntuali, soprattutto a fronte di un intrecciarsi confuso tra testi normativi, regolamenti locali e anche prassi non scritte.

Tutti i cani non microchippati sono del Comune?

È vero che in Campania a partire dal 15 gennaio 2024 tutti i cani non microchippati sono diventati di proprietà dei Comuni? Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto chiarire che l'iscrizione in "Anagrafe canina regionale" o nella generale "Anagrafe nazionale degli animali d'affezione" non determina l'acquisizione della proprietà del cane che si vuole registrare. In parole ancor più semplici, il microchip non fa proprietà! L'iscrizione in anagrafe, infatti, è un adempimento di natura puramente amministrativa; un adempimento che nel caso dei cani risulta obbligatorio su tutto il territorio nazionale.

L'accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 prevede che sia «obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani nell'Anagrafe canina di residenza o della Asl competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano».

Il fatto che l'iscrizione sia obbligatoria, però, non significa che un cane non iscritto in anagrafe non possa avere, o non abbia, una persona di riferimento. Questi può esserci anche senza l'applicazione del microchip identificativo. Semplicemente, ove scoperta la mancanza, questi andrà incontro a una sanzione amministrativa di volta in volta stabilita dalle Regioni e dai Comuni, e che per la Campania ammonta a 300 euro.

La regola generale appena descritta vale anche per la Regione Campania e la riforma alla Legge Regionale n. 3 dell'11 aprile 2019 (intervenuta ad opera della Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18, entrata in vigore il 10 gennaio 2024) non stabilisce assolutamente nulla di diverso sul punto.

L'articolo 12, intitolato "Controllo del randagismo", ad esempio, ancora prevede che:

  • Un cane catturato dal servizio veterinario dell'Asl è ospitato presso il canile ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato a mezzo microchip;
  • Se non è microchippato, ma riconosciuto e reclamato dal proprietario, viene comunque restituito a quest'ultimo, "previa identificazione ed iscrizione nell'anagrafe degli animali d'affezione e pagamento delle spese sostenute dall'Asl e dall'amministrazione comunale rispettivamente per la cattura ed il ricovero del cane presso il canile".

Come si può notare, la legge campana, anche come riformata, non stabilisce che un cane di un privato, se non microchippato, diventi automaticamente del Sindaco. Ciò, come meglio si dirà a seguire, neppure nel caso in cui, da ora in poi, non si riesca, al momento di una nuova iscrizione, a fornire il microchip della madre.

Cosa succede se non si ha il microchip della madre?

A seguito della recente riforma, la legge regionale campana in materia di gestione del fenomeno del randagismo, prevede che «nella Banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati identificativi del cane e il codice del microchip assegnato, il codice fiscale o la partita Iva del proprietario, il numero di microchip della madre e la data di nascita, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria nonché gli eventuali interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, eseguiti sull'animale».

Il cambiamento rilevante, dunque, è rappresentato proprio dalla pretesa di dichiarazione, in sede di nuova iscrizione di un cane, del microchip della madre del medesimo. Ma è vero che se non si riesce a fornire il numero di microchip della madre il cane viene microchippato a nome del Sindaco del Comune di riferimento e condotto in canile per trenta giorni?

Anche in questo caso le preoccupazioni sono infondate, o meglio, sono eccessive. Un cane di proprietà non può essere sottratto al titolare e condotto in canile, e non sarà costretto a starci per trenta giorni, neppure in mancanza di dati sull'iscrizione della madre.

Quel che può succedere, e sta già succedendo, è che si complichino le pratiche di iscrizione. Dalle informazioni raccolte, sembra che le difficoltà maggiori di registrazione le stiano riscontrando i veterinari privati.

Cosa cambia per i volontari

È vero che ci sono nuove regole che complicano le possibilità di gestione e registrazione dei randagi da parte dei volontari? Non è semplice rispondere a una domanda come questa, che verte su aspetti assai poco tecnici e invece molto operativi, anche perché le prassi possono variare da un'azienda sanitaria locale all'altra. Si parla di protocolli e prassi in quanto sulla questione non ci sono, in verità, interventi decisivi della riforma in esame.

Per la Regione campana la regola generale in materia di gestione dei randagi da parte di privati o associazioni la detta sempre la citata Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3, la quale all'articolo 12 stabilisce che:

«II cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari di primo livello, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche. Essi hanno l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani possono essere destinati all'adozione. L'affido avviene:

  1. in forma temporanea, nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. Gli affidatari si impegnano a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini;
  2. in forma definitiva (adozione) quando siano trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale».

La normativa richiamata offre ampie possibilità di richiesta di affidamento, anche da parte dei privati, dei cani che giungono nelle strutture pubbliche dopo essere stati catturati.

Ben più restrittive (e probabilmente su questi aspetti si concentreranno le maggiori critiche e discussioni) sono le indicazioni operative che giungono dal Sistema sanitario regionale. Per fare un solo esempio, con riguardo ai cani vaganti «non identificati, condotti (da associazioni o privati) presso gli ambulatori pubblici», la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria ha chiarito che:

  • vengono in ogni caso registrati a nome del Sindaco del Comune di ritrovamento;
  • se condotti da volontari di associazioni "riconosciute" vengono innanzitutto segnalati dai Servizi veterinari alla Polizia municipale competente e trasferiti al canile sanitario per le prestazioni di primo livello, prima dell'inoltro al canile pubblico/convenzionato. Fatto ciò, possono essere dati in affido temporaneo "all'associato conduttore" che ne faccia richiesta. Ciascun associato ne può detenere in affido massimo tre soggetti contemporaneamente o un'intera cucciolata se superiore alle tre unità. L'affido temporaneo si tramuta in adozione definitiva solo se trascorsi trenta giorni e se, nel frattempo, non interviene un reclamo da parte del proprietario;
  • se condotti nelle suddette strutture da privati cittadini, invece, non possono essere ceduti agli stessi in "affido temporaneo". Si legge nella nota di chiarimento: «I cani in tali casi devono essere registrati a nome del Sindaco del Comune di ritrovamento, segnalati dai servizi veterinari alla polizia municipale competente per territorio e trasferiti obbligatoriamente al canile sanitario per le prestazioni di primo livello prima dell'inoltro al canile pubblico/convenzionato. Pertanto, il privato cittadino potrà accedere all'adozione di un cane ricoverato presso un canile sanitario, pubblico/convenzionato esclusivamente trascorsi trenta giorni dalla cattura e previo espletamento delle attività sanitarie di primo livello, ivi compresa la sterilizzazione de in età idonea».

Dette indicazioni, effettivamente, limitano di molto i soggetti che possono richiedere l'affidamento provvisorio dei cani randagi condotti in canile e ciò potrebbe rappresentare uno stravolgimento dell'attuale sistema di gestione del fenomeno del randagismo e soprattutto delle adozioni.

Per questo articolo, stanti le evidenti esigenze tecniche, si è dovuto derogare alla scelta – in cui Kodami crede fortemente – di non fare mai utilizzo dei termini “proprietario” di animali, o peggio ancora “padrone”, i quali possono essere sostituiti, ad esempio, da un maggiormente etico “pet mate”.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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