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5 Aprile 2023
10:30

Eutanasia del cane: quando si può praticare e cosa dice la legge

Esistono dei casi in cui è possibile sopprimere un cane attraverso l'eutanasia. Si tratta di una pratica estrema che può essere eseguita solo in presenza di cause precise minuziosamente descritte dalla legge.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane eutanasia

Esistono dei casi in cui è possibile sopprimere un cane attraverso l'eutanasia. Si tratta di casi strettamente disciplinati dalla legge, il pet mate infatti non può decidere di fare eseguire questa pratica estrema se non in casi eccezionali.

Come spiega l’Accademia della Crusca, il termine eutanasia, derivante dal greco antico, significa “buona morte”. Sebbene questo concetto abbia assunto significati e valori diversi nelle varie epoche della storia, nella nostra coincide sostanzialmente con quello di morte rapida ed indolore. Anche i cani (e gli animali in generale) – più avanti vedremo in quali circostanze e condizioni – possono essere soppressi con metodo eutanasico.

La pratica può essere effettuata attraverso tecniche differenti: una piuttosto diffusa è quella della anestetizzazione e della successiva iniezione per via endovenosa di una sostanza che provoca il blocco cardio-respiratorio; in alternativa vengono somministrati uno o più barbiturici in dosi decisamente più alte di quelle utilizzate a fini curativi.

Quando si può sopprimere un cane?

In Italia negli ultimi trent’anni la normativa a tutela degli animali domestici ha compiuto enormi passi avanti. Lo ha fatto anche con riguardo alle possibilità di soppressione degli stessi. Parlando specificamente dei cani, due sono state le leggi fondamentali che hanno consentito questa positiva evoluzione: la legge n. 281 del 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e la legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

Si pensi che prima del 1991 i cani vaganti accalappiati e non reclamati dal pet mate entro un certo periodo potevano essere soppressi. Era questo il triste e incivile modo con cui si teneva sotto controllo il fenomeno del randagismo. Con l’entrata in vigore della citata legge 281 del 1991, fortunatamente, l’uccisione indiscriminata dei cani di nessuno è stata vietata. La norma stabilisce in proposito che l’unico modo di limitare il numero dei cani presenti sul territorio è quello della prevenzione delle nascite, non più il loro sterminio. I cani vaganti da quel momento e ancor oggi possono essere soppressi «in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità».

Un discorso analogo può essere fatto con riferimento ai cani di famiglia. Infatti, prima del 2004 il pet mate di un cane avrebbe potuto sopprimerlo liberamente (a patto di non maltrattarlo) senza incorrere in alcuna conseguenza. Con la legge 189 del 2004, invece, per la prima volta è stato introdotto, all’articolo 544 bis del Codice penale, il delitto autonomo di uccisione di animali. Questa norma stabilisce che «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni».

Ne consegue che neppure il detentore del cane può disporne a piacimento e quindi non ha neppure la facoltà di sopprimerlo. Non può farlo con crudeltà (e ci mancherebbe) e, come visto, non può farlo senza necessità. Dunque, anche in questo frangente l’eutanasia (metodo di uccisione non crudele) è consentita solo se strettamente necessaria.

In conclusione, dunque, sia i cani randagi che quelli di famiglia possono essere sottoposti ad eutanasia esclusivamente in due ipotesi:

  • Se gravemente sofferenti ed affetti da malattia incurabile;
  • Se la soppressione è disposta dall’autorità sanitaria a seguito dell’accertamento di elevata pericolosità (per il rischio di diffusione della rabbia o per concreti episodi di aggressione).

La soppressione per comprovata pericolosità

Se nel caso di malattia grave e incurabile che genera sofferenza all’animale è ben comprensibile una soppressione indolore con metodo eutanasico, lo stesso non si può dire dell’uccisione di un cane (o altro animale) per comprovata pericolosità.

In via generale la normativa consente la soppressione dei cani in due casi:

  • Nell’ipotesi in cui l’infezione da rabbia assuma preoccupante diffusione (l’art. 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 – Regolamento di polizia veterinaria – stabilisce che «il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione»);
  • In caso di aggressione o morsicatura (l’art. 2 della menzionata legge 281/1991, ad esempio, stabilisce che «i cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità»).

In caso di aggressione o morsicatura da parte di un cane, l’autorità sanitaria, oltre ai controlli sulla rabbia, effettua delle valutazioni in merito alla effettiva pericolosità del cane. In proposito l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 stabilisce che “i servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola”

Nei casi “particolari”, come estrema ratio, l’autorità sanitaria può anche ordinare la soppressione del cane ritenuto ad elevato rischio di aggressione. Ebbene, seppure in casi eccezionali, la soppressione è teoricamente possibile, e non è così infrequente.

Ad avviso di chi scrive, non è dato capire perché mai un cane ritenuto “pericoloso”, magari perché ha aggredito una persona o un altro animale debba essere soppresso. Non è dato comprendere perché un cane che agisce in forza del proprio istinto (o della propria indole, magari alterata da una cattiva o violenta educazione) debba trovare la morte e non possa invece essere rieducato o custodito in apposite strutture. Oramai i tempi sono maturi per una rivisitazione della normativa.

Cosa si deve fare dopo l’eutanasia?

Si è detto che l’eutanasia può essere praticata soltanto da medici veterinari nei casi limitati sopra detti. La morte del cane deve essere comunicata (solitamente dallo stesso veterinario) all’autorità sanitaria o al Comune di residenza ai fini della cancellazione dell’animale (sempre se iscritto) dall’anagrafe degli animali d’affezione. Il cane dovrà essere poi sepolto o cremato nel rispetto della normativa territorialmente vigente.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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