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26 Ottobre 2021
9:20

Cosa rischia chi non raccoglie gli escrementi del proprio cane?

Per chi vive con un cane ci sono dei doveri e delle responsabilità. Come raccogliere le deiezioni in strada. Ma situazioni altrettanto sgradevoli di persone che non lo fanno si possono verificare nell’ambito della vita condominiale o, peggio ancora, per via degli accumuli di escrementi nel giardino di un vicino di casa. Ecco cosa dice la legge al riguardo.

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Articolo a cura del Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
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A tutti, purtroppo, passeggiando sui marciapiedi delle nostre città, è capitato di dover fare lo slalom tra gli escrementi dei cani. Questo perché, tuttora, tra coloro che convivono con uno o più cani molti non hanno ancora capito – o meglio, fanno finta di non aver capito – che accanto ai diritti, alle giustamente pretese tutele, anche per il pet mate ci sono dei doveri e delle responsabilità. Ovviamente, quello dei marciapiedi è solo uno dei tanti esempi. Situazioni altrettanto sgradevoli si possono verificare nell’ambito della vita condominiale o, peggio ancora, per via degli accumuli di escrementi nel giardino di un vicino di casa.

Poiché per molti non sono sufficienti le più elementari regole della buona educazione e del rispetto, è importante sapere – e far sapere – che determinati comportamenti (compiuti in ambienti come le nostre città) sono sanzionati, talvolta in maniera assai pesante, sia dalla nostra legge che dalla giurisprudenza chiamata ad interpretarla e applicarla. Innanzitutto, quasi tutti i regolamenti comunali prevedono delle norme che sanzionano coloro che non raccolgono gli escrementi negli spazi pubblici. Si è parlato tanto, solo per fare un esempio, delle “multe” da 400 euro comminate dalla Polizia Locale di Treviso, proprio per escrementi di cani non raccolti dalle strade cittadine.

Non è tutto qui! Questo comportamento irrispettoso, infatti, può portare il responsabile – che ovviamente non è il cane ma chi si occupa della sua custodia – ad una condanna in sede penale. La giurisprudenza riconduce la condotta alla fattispecie prevista dall’articolo 639 del codice penale, che punisce il deturpamento e imbrattamento di cose altrui. La norma citata, nello specifico, stabilisce che coloro che deturpano o imbrattano cose mobili o immobili altrui sono puniti, a querela della persona offesa, con la multa fino a 103 euro.

Se poi il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Ancora, se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. In taluni casi, dunque, si arriva alla reclusione sino a un anno e a multe elevate, oltre agli eventuali risarcimenti e spese processuali e legali dovuti. Non si scherza!

Quanto detto sino ad ora, in realtà, non vale soltanto con riguardo alle feci dei cani ma anche alla loro urina. Taluno obietterà sostenendo che è impossibile e anche assurdo pensare di raccogliere l’urina per strada. In questo caso è semplicemente richiesto di lavarla con dell’acqua. Aver portato con se una bottiglietta d’acqua si è dimostrata una scelta decisiva per un uomo che era stato condannato in primo grado proprio per imbrattamento di cose altrui, avendo il suo cane urinato su un immobile di pregio storico e archeologico.

Il suo caso è arrivato sino in Cassazione e in quella sede, con la sentenza n. 7082 del 2015,  si è stabilita la sua non colpevolezza per aver dimostrato, proprio lavando l’urina con dell’acqua, una volontà contraria a quella di imbrattare.

La Corte di Cassazione ha approfittato dell’occasione per esprimere un principio essenziale sul tema. Ha stabilito che coloro che conducono un cane sulla pubblica via sono chiamati – non potendo impedire che l’animale espleti i propri bisogni – quantomeno a ridurre il più possibile il rischio che questi possa “lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili od i mezzi di locomozione ivi parcheggiati. 

Spiegato il pericolo di essere condannati per il reato di imbrattamento di cose altrui, è opportuno chiarire che la mancata raccolta delle deiezioni – se costante – può creare un altro problema non così infrequente: quello degli odori “molesti”.

La Corte di Cassazione – con la sentenza n. 35566 del 2017 – ha stabilito che l’accumulo di escrementi del cane in un giardino può integrare il reato di “getto di cose pericolose” previsto all’articolo 674 del codice penale.

Detta norma prevede una pena dell’arresto sino a un mese per chiunque getti o versi “in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.

Le situazioni sono quindi diverse ma, in ognuna, l’educazione può fare la differenza. Si auspica che quello di raccogliere gli escrementi dei propri animali (sia per strada che all’interno delle proprietà esclusive o comuni) diventi un gesto automatico e assolutamente normale, senza che sia più necessario il ricorso alla giustizia per dirimere controversie di questa natura.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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