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25 Ottobre 2023
11:02

Si può passeggiare con il cane in montagna?

In via generale, si può passeggiare con i cani in montagna. Non solo: negli spazi aperti è anche possibile liberarli dal guinzaglio e dalla museruola. Esistono però delle eccezioni alla regola, come regolamenti di enti locali o dei parchi, che vietano completamente il passaggio con i cani o ne impongono la conduzione con guinzaglio e museruola.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane montagna

Fare una passeggiata in montagna in compagnia del proprio cane è, senza dubbio, un ottimo modo per rilassarsi e condividere del tempo insieme. Ma si può passeggiare in montagna con il cane? Diciamo subito che non esiste nessuna norma a livello nazionale che vieti questa salutare abitudine. In via generale, dunque, è possibile portare con sé i propri cani nei sentieri di montagna. Non solo: negli spazi aperti che questa offre è anche possibile liberarli dal guinzaglio e dalla museruola. Come sempre, però, esistono delle eccezioni alla regola.

Vi sono infatti delle regolamentazioni – dettate da enti locali o da quelli che direttamente gestiscono i parchi – che vietano completamente il passaggio con i cani o, più limitatamente, ne impongono la conduzione con guinzaglio e museruola. Di seguito vedremo qualche esempio rappresentativo di questi regolamenti particolari.

Quali sono in Italia le regole generali della passeggiata con il cane?

Nel nostro Paese le regole della passeggiata con i cani sono dettate essenzialmente da due norme:

  1. La prima è un regolamento di polizia veterinaria del 1954 (DPR dell'8/2/1954 n. 320) che, per finalità di prevenzione della rabbia, impone ai sindaci di stabilire: «l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico» e «l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto». Per la stessa norma «possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio».
  2. La seconda norma, più recente e che modifica in alcune parti le statuizioni appena viste, è l’Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”. Detta ordinanza, con preciso riguardo alle regole della passeggiata con i cani, prevede che «ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane» sono tenuti a:
  1. Utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  2. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
  3. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.

Queste previsioni, come accennato, valgono su tutto il territorio italiano e sono ulteriormente implementate da leggi regionali, regolamenti ed ordinanze comunali.

Da quanto detto si può evincere come il guinzaglio (ed eventualmente la museruola) debbano essere necessariamente utilizzati nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Questa regola non vale invece con riguardo alle aperte campagne e ai boschi di montagna. In questi spazi i cani possono essere liberati, stando comunque sempre attenti (soprattutto se si tratta di luoghi affollati) ad evitare che possano arrecare danni a terzi o ad animali selvatici o protetti. Il pet mate, infatti, anche se non sanzionabile per il mancato utilizzo dei dispositivi in discorso, rimane sempre e comunque responsabile delle condotte del proprio animale così come dei danni dallo stesso provocati, e ciò sia in sede civile che penale.

Quando è vietato portare il cane in montagna?

Se in via generale esiste una piena libertà di passeggiata, abbiamo anche detto che questa libertà in taluni casi è limitata da regole differenti, dettate o dagli enti locali o da quelli che gestiscono i parchi di montagna. Questi – talvolta per l'elevata presenza di persone o più spesso per proteggere l'ecosistema del luogo e gli animali selvatici che lo abitano – impongono delle restrizioni che possono andare da un generalizzato divieto di conduzione dei cani ad un obbligo di utilizzo di guinzaglio e museruola.

Per fare qualche esempio concreto:

  • Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso «i cani possono essere condotti, sempre al guinzaglio, solo nelle aree di fondovalle e, dal 15 luglio al 15 settembre, lungo alcuni sentieri stabiliti in base al Regolamento del Parco» (vi sono delle mappe delle aree e degli itinerari accessibili tutto l'anno, e degli itinerari estivi autorizzati in deroga al regolamento, in vigore dal 15 luglio al 15 settembre; in tutte le altre zone non è possibile portare il proprio cane).
  • Nel Parco Nazionale dello Stelvio è obbligatoria la conduzione dei cani al guinzaglio. Nel sito ufficiale si legge in proposito: «gli animali selvatici hanno paura dell’uomo così come dei cani e la nostra presenza potrebbe terrorizzarli. Quindi non tentare di avvicinarti troppo, se avvisti un animale osservalo da lontano rimanendo sulla strada o sul sentiero che stai percorrendo. Evita rumori molesti, schiamazzi e musica ad alto volume, apprezza la tranquillità del Parco e dei suoi abitanti».
  • Nel Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise l'accesso ai cani «è vietato solo su alcuni sentieri che attraversano zone di riserva integrale o in generale zone particolarmente importanti e delicate». Nel sito ufficiale viene precisato che «dei 153 sentieri ufficiali del Parco, sono ben 88 gli itinerari che possono essere percorsi con cane al seguito, rigorosamente al guinzaglio. I motivi di questa regolamentazione sono di tutela e conservazione della fauna; i cani infatti sono animali domestici e non selvatici, sono percepiti dalla fauna come predatori, possono essere causa di stress e fuga di animali selvatici, veicolare loro malattie e, se fuori dal controllo del padrone, anche attaccare e uccidere altri animali selvatici».
    Sulla pagina Facebook di quest'ultimo Parco, sul tema, è stata fornita anche la presente ulteriore spiegazione ai vari divieti e limiti: «il cane, come una mucca, un gatto o una pecora è un animale domestico. Quando si transita in un ambiente naturale, lontano dalle città, si entra in un contesto che è casa degli animali selvatici, per natura elusivi e schivi nei confronti dell'essere umano, alcuni in via di estinzione. Per quanto questo sia difficile da accettare per molte persone, il cane non fa più parte della Natura, degli ecosistemi e dell'equilibrio che li regola; la sua presenza in aree di elevata naturalità è da considerarsi estranea, "potenzialmente dannosa" e quindi da gestire e regolamentare al pari di quella degli esseri umani con i quali vive ormai da tempo avendo abbandonato la vita selvaggia. Un’area naturale prevalentemente “selvatica”, se abitata da specie che nutrono nei confronti del cane un terrore atavico, è incompatibile con la loro presenza».
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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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