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16 Ottobre 2022
12:00

Vendita di animali: gli annunci senza codice identificativo rischiano una multa sino a 5.000 euro

Il 27 settembre scorso il decreto legislativo 135 del 5 agosto 2022, un provvedimento molto importante che detta nuove norme per la tutela delle specie esotiche e per la vendita di animali: ecco cosa prevede.

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È entrato in vigore il 27 settembre scorso il decreto legislativo 135 del 5 agosto 2022, un provvedimento molto importante che detta le disposizioni in materia di  commercio, importazione, conservazione  di  animali della  fauna selvatica  ed esotica, introduce norme penali finalizzate a punire il commercio illegale di specie protette e regolamenta anche la vendita di animali da compagnia.

Il decreto recepisce le disposizioni del regolamento UE 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è finalizzato anche a prevenire e controllare le malattie degli animali che sono  trasmissibili  agli  animali  o  all'uomo  e  a ridurre il rischio di focolai di zoonosi. A questo proposito specifica che rientrano nelle specie selvatiche ed esotiche quelle specie che non appartengono alla  fauna o alla flora  originaria di  una determinata area geografica, ma che vi sono arrivate per «l’intervento diretto intenzionale o accidentale dell'uomo». All'allegato I individua inoltre le specie in cui rientrano gli animali da compagnia: cani, gatti, furetti, invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea), animali acquatici ornamentali, anfibi, rettili, volatili (specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti), roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

Tra i vari obblighi, il decreto di agosto stabilisce che «chiunque pubblichi, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali in  vendita  o  cessione deve inserire l'identificativo dell'animale o della  fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti». Gli animali devono inoltre essere accompagnati  da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.

La disposizione riguarda tutti gli animali indicati nel decreto, sia quelli indicati come “da compagnia” sia le specie selvatiche ed esotiche. Fermo restando che l’articolo 3 stabilisce anche che «è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette  specie  e  di  altre  specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale».

A controllare che le disposizioni del decreto vengano rispettate pensano i servizi veterinari delle Asl e le altre  autorità competenti ai  controlli  (dalle forze dell’ordine al Ministero a seconda della competenza). In caso di irregolarità di detenzione «anche con riferimento  al  benessere» o in assenza di codice identificativo e certificazione medico-veterinaria si rischia una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

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Andrea Barsanti
Giornalista
Sono nata in Liguria nel 1984, da qualche anno vivo a Roma. Giornalista dal 2012, grazie a Kodami l'amore per gli animali è diventato un lavoro attraverso cui provo a fare la differenza. A ricordarmelo anche Supplì, il gatto con cui condivido la vita. Nel tempo libero tanti libri, qualche viaggio e una continua scoperta di ciò che mi circonda.
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