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16 Agosto 2023
11:02

Possono vietarmi di andare in spiaggia libera con il cane?

In Italia non esiste una legge nazionale che vieti l’accesso ai cani nelle spiagge libere. Tuttavia, esistono centinaia di normative regionali e locali che introducono questo divieto.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
cane spiaggia

A tanti, soprattutto in vacanza, sarà capitato di voler fare una passeggiata con il proprio cane in una bella spiaggia e, invece, di trovarsi davanti agli occhi, all’ingresso dell’arenile, un grosso cartello raffigurante la sagoma nera e stilizzata di un cane e la scritta “io non posso entrare!”. Questi divieti sono legittimi? Nel nostro Paese è possibile vietare l’accesso dei cani nelle spiagge libere?

La risposta, come l’esperienza insegna, è affermativa, anche se questa possibilità non è incondizionata. Come vedremo a seguire, esistono migliaia di leggi, regolamenti e ordinanze che regolano questo aspetto della nostra quotidianità, quindi non è possibile fornire delle indicazioni che valgano sempre e comunque.

Cosa dice la legge sui cani in spiaggia?

A livello nazionale non esiste alcuna legge che si occupi di regolare espressamente l’accesso dei cani (e degli animali d’affezione in generale) nelle spiagge libere. In questo silenzio – rientrando le stesse nell’ampia categoria dei luoghi pubblicila regola generale è quella della libertà di ingresso. I cani, quindi, teoricamente possono entrare in tutte le spiagge. Solo teoricamente, perché in concreto intervengono un’infinità di normative regionali e locali che rendono assai variegata la disciplina di settore. Ci sono le regioni permissive che, salvo diversa volontà dei comuni (o di altre autorità), lasciano piena libertà di introduzione degli animali e regioni assai più restrittive, che già con le proprie leggi impongono forti limitazioni a questa possibilità. Esistono poi migliaia di regolamenti e ordinanze locali che, partendo dalla normativa regionale di riferimento, consentono o vietano di vivere l’esperienza della spiaggia con i propri animali.

Come accennato, però, il divieto – seppur possibile – non può essere indiscriminato; diversamente può risultare illegittimo. I nostri Giudici amministrativi hanno già annullato provvedimenti dei sindaci che vietavano senza limiti l’accesso dei cani nelle spiagge libere. Per fare solo un esempio concreto, si può richiamare l’ordinanza n. 70 del 2018 del Comune di Latina che nel disciplinare la propria stagione balneare, aveva vietato di «condurre e far permanere (nelle spiagge libere) qualsiasi tipo d’animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio, tutti i giorni dal primo giugno per tutta la durata della stagione balneare», concedendo solo la possibilità agli animali di accedere negli stabilimenti balneari a pagamento i cui concessionari avessero creato delle apposite zone per l’accesso degli animali.

Il provvedimento, impugnato da una Onlus, è stato annullato dal Tar del Lazio (con la sentenza n. 176 del 2019) in quanto: «La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Pua, tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia».

Il tribunale amministrativo, ancora, ha avuto modo di osservare come «l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso».

Le normative locali

Si è già detto di come siano proprio le normative locali a fare la differenza. Essendo un numero spropositato (da qualcuno quantificato in decine di migliaia), possiamo limitarci a richiamarne solo due (regionali) a titolo di esempio.

  • La legge regionale n. 59 del 2009 della Regione Toscana stabilisce che: «Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali». Quindi, in Toscana l’accesso è di base permesso; saranno poi i comuni o altri enti e autorità competenti (come le Capitanerie di porto) a limitarlo in determinati casi.
  • La Regione Sardegna, con la sua Ordinanza Balneare “Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo” stabilisce che: «durante la stagione balneare estiva, (dal 1° aprile al 31 ottobre) prima delle ore 8:00 del mattino e dopo le ore 20:00 della sera, sarà permesso il transito e la possibilità di trattenersi con il proprio cane, in tutte le spiagge del territorio regionale; dovranno essere comunque assicurate il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantita attraverso l’utilizzo delle apposite attrezzature la pulizia dell’area occupata o attraversata con l’asporto delle eventuali deiezioni dell’animale. Il limite delle ore 20.00 è anticipato, rispettivamente, alle ore 19.00 dal 1° settembre ed alle ore 18.00 dal 1°ottobre. Le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza della R.A.S. e di altre Pubbliche Amministrazioni, essere autorizzate a individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l’accesso anche agli animali». Dunque, in tutta l’isola di base non è consentito accedere negli arenili durante la giornata, fatte salve le spiagge a tal fine scelte dai singoli comuni.

Non essendo sufficiente consultare la normativa regionale, per evitare spiacevoli sorprese è necessario verificare la possibilità di accesso con i cani in ogni singola spiaggia in cui ci si vuole recare. Può essere utile a tal proposito una ricerca sui motori di ricerca (dove si trovano recensioni ed esperienze altrui) o una telefonata al comune di destinazione. Per esperienza diretta, le ricerche nei siti ufficiali degli enti sono davvero complesse e poco proficue.

Le conseguenze del mancato rispetto delle norme sui cani in spiaggia

Se si accede in spiaggia con il proprio cane nonostante il divieto imposto dalla normativa di riferimento si rischia di andare incontro a sanzioni amministrative spesso assai pesanti. Inoltre, la forza pubblica chiamata ad intervenire accompagnerà fuori i trasgressori.

In proposito, un aspetto importante da rilevare è che gli enti sono tenuti a far conoscere i divieti in discorso con dei cartelli ben visibili posizionati agli ingressi delle spiagge. Se questi mancano (in particolare nelle regioni in cui la normativa lascia la piena libertà di ingresso), le eventuali sanzioni possono essere impugnate.

In chiusura, pare opportuno altresì ricordare che – a prescindere dalla normativa vigente – il pet mate risulta sempre responsabile dei pregiudizi causati (anche nelle spiagge libere) dal proprio cane; deve quindi adottare ogni accorgimento utile affinché l’animale non aggredisca persone o altri animali e non danneggi beni di terzi.

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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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