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23 Novembre 2022
10:30

Cosa fare e chi chiamare se il cane del vicino piange?

Cosa si può fare se il cane del vicino piange di continuo? Un cane che abbaia e che piange per ore non è certo un animale sereno. Il pet mate deve far sì che il proprio cane non soffra e che non arrechi disturbo ad altri. Non farlo significa rischiare di commettere i reati di abbandono, maltrattamento e disturbo della quiete.

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Articolo a cura dell' Avvocato Salvatore Cappai
Civilista, esperto in diritto degli animali
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Un cane che abbaia, piange, si lamenta di continuo è evidentemente un cane che non sta bene. Il primo dovere del suo umano di riferimento è quello di garantirne il benessere (che non è solo di natura fisica ma anche psichica). Il pet mate, inoltre, può essere chiamato a rispondere per il disturbo verso terzi, sia in sede civile che penale.

Il vicino esce all’alba per recarsi al lavoro e lascia il proprio cane da solo, chiuso in casa per tutto il giorno. La notte, invece, lo fa uscire in giardino. Lo chiude fuori. Deve fare la guardia, dice lui. Il povero cane abbaia, piange, si lamenta per ore. Ogni giorno, ogni notte la stessa storia. Cosa si può fare se il cane del vicino piange di continuo? Si può segnalare il fatto ad una autorità pubblica? Esiste una tutela per il cane? C’è, poi, una tutela per i vicini terzi?

Cosa fare quando il cane del vicino piange?

Prima di dare risposta a questa domanda, pare opportuno ed importante soffermarsi sulla problematica prioritaria, la quale, prima ancora che al vicino estraneo (che a ciò potrebbe essere totalmente indifferente), dovrebbe (o meglio: deve) stare a cuore al pet mate: il cane lamentandosi tutto il tempo, infatti, mostra un evidente stato di malessere.

Un cane che abbaia, che piange per ore o persino per intere giornate non è certo un animale sereno. Ebbene, il compito fondamentale di garantirne il benessere grava sul suo custode. Questi è in tal senso sottoposto a stringenti obblighi, innanzitutto di natura morale e in secondo luogo giuridici. Il pet mate deve far sì che il proprio cane non soffra. Parimenti, deve impedire che arrechi disturbo ad altri.

Se non dovesse arrivarci da solo, un vicino sensibile, prima di attuare ogni altra possibile azione, potrebbe cercare di ricordarglielo bonariamente, in modo che eliminando la causa del malessere del cane, si interrompa anche il disturbo subito. Però, qualora quest’opera di persuasione amichevole non dovesse dare i risultati sperati, il pet mate potrà andare incontro a pesanti conseguenze giuridiche.

Chi chiamare se il cane del vicino piange?

Si diceva che tra i doveri del pet mate rientra quello di garantire al proprio animale un pieno benessere psicofisico. Non farlo significa rischiare di commettere dei reati che possono andare dai più lievi abbandono e “detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura” al più grave maltrattamento.

Infatti, l’art. 727 del Codice penale (“Abbandono di animali”) punisce con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da mille a diecimila euro sia chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, sia chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. L’articolo 544 ter dello stesso codice (“Maltrattamento di animali”) stabilisce, poi, che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da cinquemila a trentamila euro”.

Per aversi un “maltrattamento” in senso tecnico è necessaria una condotta volontaria, mentre per la configurazione dell’abbandono (in senso lato) è sufficiente una colpa, una imprudenza; non è richiesta la volontarietà. In ogni caso, è essenziale evidenziare come entrambe le fattispecie comprendano, oltre alle condotte attive, tutti quei casi in cui vi sia una mera trascuratezza da parte del pet mate. Ne consegue che anche il caso di cui si parla in questo articolo, con il cane lasciato da solo a piangere per ore e giorni, in una condizione di continua sofferenza – seppur principalmente psichica – possa rientrarvi. Trattandosi di reati procedibili d’ufficio, è sufficiente una segnalazione alle forze dell’ordine e queste sono tenute a verificare e, ove vi sia la necessità, ad intervenire al fine di far sì che la condotta illecita si interrompa e venga perseguito penalmente il suo autore. Il vicino potrà quindi – ritenendo integrata una fattispecie di reato – denunciare il fatto alle autorità pubbliche.

Il cane che piange e il reato di “disturbo della quiete”

Il fatto che un cane abbai o pianga di continuo, come accennato, può avere anche risvolti molto seri per via del disturbo arrecato a terze persone, ai vicini di casa. Questi hanno quindi diritto di agire in sede civile ma anche di denunciare penalmente il pet mate.

In sede civile se i rumori prodotti dai cani superano il limite di una normale tollerabilità, di una tolleranza media, il vicino che li patisce ha diritto a veder interrotta la condotta ma ha anche diritto ad ottenere il risarcimento del danno.

I rumori “molesti” sono infine rilevanti, come detto, in sede penale. Il Codice penale (all’articolo 659), infatti, stabilisce, tra le altre cose, che chiunque “suscitando o non impedendo strepiti di animali” disturbi le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. In questo caso è importante rilevare come per pacifica giurisprudenza (cfr. tra le tante, le sentenze della Cassazione Penale nn. 40502 del 2017 e 5800 del 2018) affinché si configuri il cosiddetto reato di disturbo della quiete è sufficiente che l'attività rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone.

Ciò significa che:

  • se risulta disturbata una sola persona, un solo vicino, non si ha reato;
  • non è necessario che il disturbo di più persone sia reale ed effettivo.
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Salvatore Cappai
Avvocato
Avvocato con la passione per la divulgazione. Mi occupo di diritto civile, con particolare riguardo ai campi della responsabilità civile, dell’assistenza alle imprese e del “diritto degli animali”. Mi sono avvicinato a quest’ultima materia circa dieci anni fa, quando ho incontrato Gaia, la mia cagnolina, che ha stravolto la mia visione sul mondo degli animali e sulla vita assieme a loro. La mia community social, nella quale da anni informo con semplicità su tematiche giuridiche, conta oltre 350.000 iscritti.
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