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2 Novembre 2021
16:57

Multato perché correva mentre portava gli animali dal veterinario. L’emergenza può far evitare la multa?

Andava troppo veloce perché stava cercando di salvare una volpe e una lepre, ferite gravemente per colpa di un incidente stradale. Li ha caricati a bordo di un pick up e non dell’ambulanza veterinaria. La polizia locale di Fontanafredda, in Provincia di Udine, se n’è accorta e lo ha sanzionato perché ha pigiato troppo sull’acceleratore. Ma si può usare un’auto come un’ambulanza veterinaria ed evitare di prendersi la multa per eccesso di velocità?

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Andava troppo veloce perché stava cercando di salvare una volpe e una lepre, ferite gravemente per colpa di un incidente stradale. Li ha caricati a bordo di un pick up e non dell’ambulanza veterinaria. La polizia locale di Fontanafredda, in Provincia di Udine, se n’è accorta e lo ha sanzionato perché ha pigiato troppo sull’acceleratore. Quello stop improvviso potrebbe essere stato fatale per la lepre, morta poi durante il trasporto.

Lui, Michael Bergamo, che con il padre ha vinto la gestione del servizio regionale di soccorso, assistenza e recupero della fauna selvatica, non ci sta e ha presentato un ricorso contestando la sanzione.

Ma si può usare un’auto come un’ambulanza veterinaria ed evitare di prendersi la multa per eccesso di velocità? La vicenda è un po' articolata e la giurisprudenza di certo non ha fatto chiarezza. «La questione è abbastanza complessa perché, sebbene siano intervenute diverse pronunce che ritengono sussistente uno stato di necessità (che consentirebbe di annullare la sanzione) anche in caso di pericolo imminente per la vita degli animali ve ne sono delle altre, comprese recenti sentenze della Cassazione, che vanno in una direzione opposta», spiega l’avvocato Salvatore Cappai, specialista dei diritti degli animali.

Tra le sentenze che il legale mette come esempio, ci sono la sentenza n. 369/2011 del Giudice di pace di Chieti su un trasporto di animale in imminente pericolo di vita, la sentenza n. 1/2012 del Giudice di pace di Offida per una fattispecie in cui un medico veterinario aveva superato i limiti di velocità per soccorrere un cane in imminente pericolo di vita, la sentenza n. 249/2015 del Giudice di pace di Pisa per un proprietario di un gatto in fin di vita aveva superato i limiti di velocità per trasportarlo dal veterinario.

Ma se ci sono elementi a favore del viaggio di emergenza per gli animali, c’è anche la scelta della Cassazione che ha esplicitamente detto “no”. «La sentenza n. 22365 del 2018 della Suprema Corte, ha stabilito che lo stato di necessità debba intendersi riferito esclusivamente al danno grave alla persona e, dunque, agli esseri umani, non a qualunque essere vivente, compresi gli animali – prosegue Cappai – Questa impostazione così rigida, a mio avviso, conferma la scarsa sensibilità sul tema, già mostrata dal Supremo Collegio che, come noto, in famosissime sentenze ha paragonato la sofferenza per la perdita di un animale da compagnia al fastidio che si prova per una lunga attesa in aeroporto causata dal ritardo dell’aereo o al dispiacere per la rottura del tacco di una scarpa da sposa».

Per Cappai questa interpretazione «si pone in contrasto con recenti norme, come quelle sul maltrattamento e uccisione di animali (che possono compiersi anche mediante atti omissivi) o quella che prevede, nel Codice della Strada, l’obbligo di attivazione dei soccorsi per gli animali rimasti feriti in un incidente. Ma, soprattutto, sottovaluta, nella sua nettezza la grande importanza che ha acquisito il rapporto affettivo tra persone e animali e la considerazione (anche da parte della normativa dell’Unione Europea) degli animali come esseri senzienti. Insomma, non è possibile dare una risposta univoca. A mio avviso ogni caso va valutato nella sua specificità e ci si augura che, in assenza di chiarezza giurisprudenziale, intervenga una normativa aggiornata sul punto, maggiormente attenta alle esigenze degli animali e ai sentimenti delle persone verso di loro».

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