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7 Gennaio 2021
18:00

Annega il gatto del vicino e viene denunciato. Ma cosa rischia davvero?

Un uomo cattura e uccide, annegandolo, il gatto del vicino. Denunciato, rischia dai due mesi ai quattro anni di carcere. Ma il maltrattamento sugli animali come è punito in Italia? Il nostro ordinamento giuridico, dal punto di vista civilistico considera ancora gli animali domestici come "cose". Il Codice penale, invece, punisce solo perché viene valutata l'offesa all'essere umano e non quella all'animale stesso.

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Un gatto scompare, il suo umano va dai Carabinieri e sporge denuncia e così si scopre che il micio è stato ucciso dal vicino di casa. E in un modo atroce: intrappolato con una gabbia rudimentale a scatto e annegato a mani nude dal pensionato che vive a pochi metri dalla casa in cui viveva il gatto. Alla richiesta di spiegazioni, l'uomo ha detto che le deiezioni nella sua proprietà da parte di numerosi felini della zona erano diventate «intollerabili».

Una notizia, in realtà, non così rara purtroppo. Nel nostro Paese il maltrattamento animale è ancora una pratica molto diffusa e che spesso fa finire individui della nostra specie sulle pagine dei giornali locali per azioni come questa avvenuta a Vermiglio, in provincia di Trento.  Il maltrattamento animale è un fenomeno molto complesso e sfaccettato e che arriva da lontano, tipico della nostra specie. E' ancora troppo radicato nell'uomo e nonostante sia sempre più crescente la sensibilità e l'attenzione sul fenomeno sono ancora troppo frequenti le notizie che parlano di violenza e maltrattamenti ai danni degli animali.

L'ordinamento giuridico e gli animali come "res"

Gli animali domestici sono delle cose. Sì: degli oggetti. Verso i quali, però, noi esseri umani possiamo provare dei sentimenti. Noi per loro, però, e non viceversa. E contano le nostre emozioni, non quelle dell’altro essere vivente. E' quanto afferma il nostro ordinamento giuridico negli articoli 812, 820 e 923 del Codice Civile e nella parte “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” del Codice Penale in cui, appunto, è lo stesso titolo che specifica che ciò che conta a livello legislativo è quel che l’uomo percepisce come “offesa” al proprio universo emozionale e non quello che subisce effettivamente l’altro animale.

Il libro secondo “dei delitti in particolare” ha infatti mantenuto quella nomenclatura al titolo IX-bis, nonostante le modifiche avvenute con la Legge 4 novembre 2010, n. 201 che ha cambiato il 544-bis (“uccisione di animali”) e soprattutto il 544-ter (“maltrattamento di animali”) in cui finalmente si sottolinea l’importanza della tutela delle “caratteristiche etologiche” di ogni specie.

Ma mentre in Italia associazioni e esperti di diritti animali da anni stanno provando a far attribuire da parte del legislatore il principio di “personalità giuridica” agli animali d’affezione, la giurisprudenza invece ha già fatto passi enormi verso il riconoscimento soprattutto del cane come soggetto capace di provare emozioni e dotato di una propria sfera cognitiva.

Cosa dice nello specifico il codice penale?

Art. 544-bis, “Uccisione di animali”

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.

Art. 544-ter, “Maltrattamento di animali”

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 638, “Uccisione o danneggiamento di animali”

  1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
  2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
  3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

In quest'ultimo articolo, riferito soprattutto al bestiame, gli animali sono ancora percepiti come oggetti di proprietà e non ricevano alcun riconoscimento giuridico individuale o emotivo. Questo limite è stato parzialmente superato dall'articolo successivo, che invece ne riconosce la sofferenze emotive e le inclinazioni naturali.

Art. 727, “Abbandono di animali”

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

In attesa del processo a carico del pensionato di Vermiglio, così, e nonostante siano stati fatti grossi passi in avanti da un punto di vista giuridico sul maltrattamento e sul riconoscimento della sfera emotiva e cognitiva degli animali, quest'ultimo tristissimo episodio dimostra che c'è ancora molto lavoro da fare sia sul piano legislativo che su quello educativo.

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